FAQ – DOMANDE E RISPOSTE PER AZIENDE AGRICOLE

24/11/2020

Posso fare la spesa in un comune diverso da quello in cui abito? 

Gli spostamenti verso Comuni diversi da quello in cui si abita sono vietati, salvo che per specifiche esigenze o necessità. Fare la spesa rientra sempre fra le cause giustificative degli spostamenti. Laddove quindi il proprio Comune non disponga di punti vendita o nel caso in cui un Comune contiguo al proprio presenti una disponibilità, anche in termini di maggiore convenienza economica, di punti vendita necessari alle proprie esigenze, lo spostamento è consentito, entro tali limiti, che dovranno essere autocertificati.

 

16/11/2020

Nella “zona arancione” è possibile praticare attività venatoria o la pesca dilettantistica sportiva?

 Sì, ma solo nell’ambito del proprio Comune.

 

13/11/2020

È consentito, anche al di fuori del Comune ovvero della Regione di residenza, lo svolgimento di attività lavorativa su superfici agricole, anche di limitate dimensioni, adibite alle produzioni per autoconsumo, non adiacenti a prima od altra abitazione? 

Sì, la cura dei terreni ai fini di autoproduzione, anche personale e non commerciale, integra il presupposto delle esigenze lavorative, contemplato per le zone “arancioni” e “rosse” dagli artt. 2 comma 4 lett. a), e 3, comma 4, lett. a), del DPCM 3 novembre 2020. Quindi la coltivazione del terreno per uso agricolo e l’attività diretta alla produzione per autoconsumo (quale ad. esempio quella di raccolta delle olive, conferimento al frantoio e successiva spremitura) sono consentite, a condizione che il soggetto interessato attesti, con autodichiarazione completa di tutte le necessarie indicazioni per la relativa verifica, il possesso di tale superficie agricola produttiva e che essa sia effettivamente adibita ai predetti fini, con indicazione del percorso più breve per il raggiungimento del sito.

 

11/11/2020

Posso portare a molire le olive nel comune vicino?

Bisogna distinguere tra i soggetti che svolgono tale attività professionalmente e i soggetti che svolgono tale attività a livello hobbistico.

a) Per tutti  coloro che svolgono attività di olivicoltura in forma imprenditoriale si ritiene che, anche a seguito della inclusione della Regione Umbria nella cosiddetta zona arancione, sia ancora possibile, a determinate condizioni, lo spostamento sia in uscita che in entrata dal proprio comune di residenza per raggiungere i frantoi al fine, ad esempio, di molire le olive raccolte, in quanto detti spostamenti  avvengono nell’ambito dello svolgimento dell’attività agricola che resta sempre consentita ai sensi dell’art.1, comma 9, lettera II) del DPCM  3 novembre 2020. Si ricorda che nelle zone “arancioni” gli spostamenti effettuati al di fuori del proprio comune e/o della propria regione per comprovate esigenze lavorative devono essere dichiarati sempre con dettagliata autocertificazione. Alle stesse condizioni i soggetti di cui sopra, che effettuano gli spostamenti da e per i frantoi nell’ambito dell’attività lavorativa anche oltre le ore 22.00, devono descrivere nell’autocertificazione la necessità di effettuare lo spostamento nelle ore coperte dal c.d. “coprifuoco”, dichiarando che lo spostamento avviene per ragioni di natura lavorativa.

b) Per coloro che svolgono attività di olivicoltura a titolo hobbistico e per autoconsumo, non si rinvengono al momento disposizioni specifiche o indicazioni di prassi (cfr. Faq del Governo) che abbiano preso in esame la fattispecie in parola. Appare in ogni caso evidente, che in tali ipotesi l’eventuale spostamento non potrà essere giustificato per motivi di lavoro.

 

10/11/2020

Chi è proprietario di un’azienda agricola può trasportare fuori regione i propri prodotti per vendita a privati ed esercizi commerciali?

Le attività riconducibili alle coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, nelle zone caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto c.d. zone “arancioni”, sono consentite e pertanto possono essere legittimamente condotte. Nell’ambito dell’attività produttiva in oggetto è consentito effettuare tutte quelle attività funzionali e necessarie allo svolgimento della stessa. Pertanto nell’ambito dell’attività lavorativa si possono effettuare trasporti fuori regione premunendosi di autocertificazione e nel rispetto delle restrizioni vigenti nella zona cui si accede. A tal proposito si sottolinea che nei territori dell’area rossa sono oggetto di generalizzata sospensione le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23 al DPCM del 3 novembre 2020, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali; sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.

 

10/11/2020

I soggetti familiari per cui c’è la possibilità entro il 5 grado di parentela di coadiuvare ai lavori agricoli (per esempio la raccolta delle olive) ma che risiedono in un comune diverso da quello aziendale, possono svolgere il lavoro con una autocertificazione?

La possibilità di collaborazione occasionale all’interno dell’impresa agricola è estesa ai parenti e affini fino al sesto grado (prima era ammesso solo fino al quarto grado) senza che le prestazioni svolte in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori, integrino un rapporto di lavoro autonomo o subordinato. Conseguentemente, i collaboratori familiari occasionali possono effettuare spostamenti fuori dal proprio comune di residenza, per lo svolgimento delle attività dell’impresa agricola e quindi per comprovate esigenze lavorative, mediante l’utilizzo dell’autocertificazione. La collaborazione alle attività agricole svolte da un’impresa agricola da parte di parenti e affini fino al sesto grado si intende anche per tutte le attività afferenti e connesse a quelle dell’impresa agricola, comprese le attività di trasporto di prodotti agricoli e consegna degli stessi, le attività di reperimento dei prodotti necessari alla produzione agricola e, nel caso degli agriturismi, le attività di consegna dei pasti e delle bevande pronti presso il domicilio dei clienti.

 

10/11/2020

Nelle zone arancioni e rosse è possibile negli agriturismi offrire pasti ai clienti che vi alloggiano?

Si, anche nelle zone rosse e arancioni dove la ristorazione è vietata, è possibile in ogni caso offrire pasti ai clienti che vi alloggiano. La faq del Governo chiarisce i contenuti del DPCM del 3 novembre 2020, consentendo senza limiti di orario la ristorazione solo all’interno della struttura ricettiva in cui si è alloggiati.

 

28/10/2020

Alla luce di quanto previsto dal DPCM 24 ottobre 2020, è consentito ad un agriturismo fornire servizio di ristorazione agli eventuali ospiti anche oltre le ore 18,00?

Si, senza limiti di orario, purché si tratti di ospiti che alloggiano presso l’agriturismo.

 

20/04/2020

E’ ammessa la cura del giardino privato e/o dell’orto della seconda casa?

Sebbene sia possibile coltivare gli orti siti anche al di fuori del Comune di residenza, non è però consentito curare né gli orti né i giardini delle seconde case se non affidando i lavori ad aziende specializzate.

 

20/04/2020

Cosa occorre autocertificare in caso di spostamento per recarsi presso il proprio orto?

Il soggetto interessato a tale spostamento, dovrà autocertificare il possesso della superficie agricola produttiva, la destinazione della produzione all’autoconsumo e l’indicazione del percorso più breve per raggiungere il sito.

 

20/04/2020

E’ consentito lo svolgimento di attività agricole su un piccolo appezzamento adibito a produzione per autoconsumo?

Sì. Infatti, alla luce del chiarimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicato di recente sul proprio sito istituzionale, la coltivazione del terreno per uso agricolo e l’attività diretta alla produzione per autoconsumo rientrano nel codice Ateco “0.1.” e sono quindi consentite, salvo limitazioni regionali più restrittive.

 

06/04/2020

La legna da ardere già tagliata, in giacenza in magazzino, può essere venduta in questo periodo di emergenza da Covid-19?

Alla luce del DPCM dell’11 marzo 2020, l’impresa che intende vendere legna da ardere, precedentemente prodotta, quindi in giacenza in magazzino, potrà continuare ad esercitare l’attività di vendita al dettaglio presso il proprio punto vendita oppure vendere mediante consegna a domicilio sia ai soggetti titolari di partita IVA che ai soggetti privati non titolari di partita IVA.

 

06/04/2020

Il proprietario di un appezzamento di ulivi distanti da casa, può dedicarsi anche in questo periodo di emergenza sanitaria alla cura di essi per finalità di autoconsumo?

In forza delle vigenti disposizioni restrittive degli spostamenti sul territorio, questi sono consentiti solo per comprovate esigenze di lavoro, necessità/urgenze o motivi di salute (salvo differenti ulteriori restrizioni locali). Dunque nel periodo contingente non sarebbe giustificato uno spostamento sul territorio per dedicarsi a titolo non professionale alla cura del proprio appezzamento di terreno, non potendo invocare la comprovata esigenza lavorativa.

 

06/04/2020

In questo periodo di emergenza sanitaria, le prestazioni lavorative occasionali e a titolo gratuito svolte in ambito agricolo dal parente o dall’affine, entro il sesto grado di parentela o affinità, del Coltivatore diretto o Iap, possono giustificare lo spostamento sul territorio per comprovate esigenze lavorative dovendosi recare sui terreni condotti da quest’ultimo?

Sì, in occasione dell’eventuale controllo da parte delle Forze dell’ordine, sarà cura del soggetto interessato autocertificare tale circostanza, facendo emergere il suo vincolo di parentela/affinità entro il sesto grado col titolare dell’azienda agricola (coltivatore diretto/iap) e il suo spostamento finalizzato ad aiutare quest’ultimo in modo gratuito ed occasionale per lo svolgimento delle operazioni colturali necessarie.

 

02/04/2020

Gli alberghi, gli agriturismi e le altre strutture ricettive devono restare chiusi in questo periodo di emergenza? 

Alla luce del recente chiarimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicato il 01 aprile 2020 sul proprio sito istituzionale, gli alberghi possono proseguire la propria attività ma esclusivamente per le persone autorizzate a spostarsi secondo le previsioni normative vigenti; le strutture ricettive di varia tipologia come gli agriturismi, possono proseguire la propria attività, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività, esclusivamente nei casi in cui siano ospitate persone impegnate in attività funzionali ad assicurare la continuità dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali.

 

28/03/2020

Per consegnare a domicilio i prodotti agroalimentari venduti a distanza, ci si può recare anche in Comuni diversi da quello di partenza?

Salvo ulteriori nuove restrizioni, alla luce del DPCM del 22 marzo 2020 è consentito lo spostamento “extracomunale” degli imprenditori agricoli se giustificato da comprovate esigenze lavorative. Resta fermo che tale spostamento deve avvenire nel puntuale rispetto delle vigenti norme eccezionali volte al contenimento del contagio da coronavirus, ivi comprese quelle disciplinanti la prova delle esigenze lavorative (autocertificazioni) e delle pertinenti disposizioni igienico-sanitarie, fiscali ecc.

 

28/03/2020

Per la consegna a domicilio dei prodotti agricoli e/o alimentari venduti a distanza, occorre la comunicazione preventiva al Prefetto?

No.

 

28/03/2020

Si possono continuare a vendere al dettaglio vino, birra e/o olio?

Sì, per tali prodotti è consentita l’attività di commercializzazione al dettaglio tramite accesso diretto del cliente nel punto vendita aziendale, nel rispetto di ogni regola di sicurezza riguardante il momento contingente.

 

27/03/2020

A seguito del DPCM del 22 marzo 2020, gli agriturismi devono restare chiusi? 

Non è prevista la sospensione delle attività delle strutture turistico-ricettive di alcun tipo; dunque, anche gli agriturismi possono proseguire regolarmente la propria attività.

 

27/03/2020

La vendita di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti, ammendanti e di altri prodotti simili è consentita? 

Alla luce dell’odierno chiarimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicato sul proprio sito istituzionale, deve considerarsi ammessa, nel rispetto puntuale delle norme sanitarie in vigore, l’apertura dei punti di vendita di tali prodotti (anche presso i mercati, al pari dei prodotti agroalimentari). Per tali prodotti è dunque ammessa la vendita sia all’ingrosso che al dettaglio.

 

25/03/2020

Quando occorre inviare la comunicazione alla Prefettura alla luce del DPCM del 22 marzo 2020?

La comunicazione al Prefetto deve essere inviata, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera d), del DPCM del 22 marzo 2020, in caso di attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività non sospese indicate nell’allegato 1 del citato Decreto, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali consentiti.

 

25/03/2020

Esiste un modulo di comunicazione da inviare alla Prefettura nei casi indicati dal DPCM del 22 marzo 2020?

 Alcune Prefetture hanno messo a disposizione, tramite pubblicazione sul relativo sito istituzionale, modelli standard di comunicazione (tra cui la Prefettura di Perugia e di Terni). Negli altri casi, gli Uffici Coldiretti possono fornire ai soci interessati un modulo predisposto ad hoc.

 

 25/03/2020

A seguito del DPCM del 22 marzo 2020 l’attività di silvicoltura può essere svolta?

 La selvicoltura (codice ATECO 02) non è ricompresa tra le attività di cui all’allegato 1 del DPCM del 22 marzo 2020. Tuttavia, considerando la legna come combustile per riscaldamento, per le imprese del settore della selvicoltura che forniscono legna da ardere ad imprese (e, quindi, non quelle che vendono legna da ardere a soggetti non titolari di partita IVA, né quelle che forniscono legname per la realizzazione di mobilio) è possibile qualificare tale attività come funzionale all’attività espressamente elencata nel predetto allegato con il codice ATECO 46.71 “Commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento”. In tal caso sarà necessaria la previa comunicazione alla Prefettura.

 

 25/03/2020

In questo periodo di emergenza, l’imprenditore del settore florovivaistico a chi può vendere?

Nella vigenza delle norme eccezionali per il contenimento del contagio da coronavirus, agli imprenditori del settore florovivaistico è consentito commercializzare i propri prodotti se destinati ad altri imprenditori (commercio all’ingrosso). Per la vendita al dettaglio, invece, fino al 3 aprile 2020 gli imprenditori del settore florovivaistico possono solo ricorrere a “contratti conclusi a distanza” (cioè conclusi telefonicamente, a mezzo di strumenti telematici, ecc.) e procedere alla consegna a domicilio dei prodotti così compravenduti.